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Legge di riferimento


Decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81

Articolo 2: definizioni
«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Articolo 28: oggetto della valutazione dei rischi
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Articolo 29: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

Leggi il testo integrale del D.Lgs 81/08


Accordo europeo
sullo stress sul lavoro

(8/10/2004)

  • (Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-”confindustria europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale)
  • Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute
  • L’obiettivo è offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro

 

Articolo 1: Introduzione – c. 2
Potenzialmente lo stress può riguardare

  • ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore,
  • indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda,
  • indipendentemente dal settore di attività
  • indipendentemente dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro.

Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.

Quando si affrontano i problemi dello stress lavoro-correlato è essenziale tener conto delle diverse caratteristiche dei lavoratori.

 

Articolo 2: Finalità

  1. accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato.
  2. offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato. Non è invece quello di attribuire la responsabilità dello stress all’individuo.
  3. non concerne la violenza, le molestie e lo stress post –traumatico.

 

Articolo 3: Descrizione dello stress e dello stress lavoro-correlato

  1. Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.
  2. L’individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa.
  3. Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.
  4. Lo stress che ha origine fuori dall’ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro.

Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato.

Lo stress lavoro correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc.

Leggi il testo integrale dell’Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004)


Circolare applicativa del 18/11/2010
sulla valutazione del rischio stress lavoro correlato.

Nuove indicazioni per la valutazione dello stress lavoro correlato -
SCADENZA MINISTERIALE definitiva al 31/12/2010

In data 18/11/2010 il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare applicativa sulla valutazione del rischio stress-lavoro-correlato che prevede l'inizio delle attività di valutazione tassativamente entro e non oltre il 31/12/2010. Le indicazioni sono state approvate dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.

Lettera circolare del 18 novembre 2010 (formato .pdf 0.84 Mb)
Nota del 18 novembre 2010 (formato .pdf 50,64 Kb)

Fonte: http://www.lavoro.gov.it